Art. 1.
(Istituzione e funzioni delle sezioni stralcio).

      1. Presso ogni tribunale sono istituite sezioni stralcio cui vengono assegnati, in misura non superiore ai due decimi del complessivo organico effettivamente coperto, e anche non esclusivamente qualora le condizioni dell'organico lo impongano, magistrati designati per ogni ufficio secondo le disposizioni dell'ordinamento vigente.
      2. Alle sezioni stralcio sono devoluti gli affari giudiziari che si trovano nella fase delle indagini preliminari e che concernono reati per i quali, da soli o nel loro complesso, per condizioni soggettive e oggettive, si ritiene che possa essere applicata una pena rientrante nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 2006, n. 241, per la concessione dell'indulto.
      3. Nelle procure della Repubblica, a seconda dei criteri di ripartizione del lavoro predisposti dal capo dell'ufficio, è in facoltà dello stesso assegnare gli affari di cui al comma 2 a uno specifico gruppo di lavoro incaricato di seguire gli affari di competenza della sezione stralcio.